L’energy manager ai sensi della legge 10/91 (2024)

Quando in Italia si parla di energy manager, ci si riferisce spesso al tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, una figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 al fine di promuovere il controllo dei consumi e la diffusione di buone pratiche di efficientamento energetico presso i soggetti pubblici e privati caratterizzati da consumi importanti. Il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia viene spesso definito “energy manager”, sebbene quest’ultimo termine sia più ampio come meglio spiegato nell’articolo “L’energy manager“.

Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), sono le seguenti:

  • 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
  • 1.000 tep per i soggetti dei settori civile, trasporti e terziario.

Volendo fornire un riferimento, 1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 5,3 milioni di kWhe in usi finali.

Secondo la legge l’incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura –ossia nell’essere un energy manager –e può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.

I tecnici responsabilioperanti in Italia sono circa 2.000, di cui circa 400 sono responsabili locali di aziende che si diramano con più sedi sul territorio nazionale e che presentano consumi superiori alle soglie indicate. Questi dati non tengono conto dei responsabili nominati da aziende non soggette all’obbligo, in quanto sotto soglia, pari a circa 500 (ovviamente i dati sono variabili di anno in anno).

Chi viene nominato responsabile ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/91 viene inserito nell’elenco (non si tratta di un albo) curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello sviluppoeconomico.

Fondamentalmente gli energy manager delle aziende di grandi dimensioni sono anche tecnici responsabili nominati ai sensi della legge 10/91, e i relativi riferimenti sono disponibili nell’elenco pubblicatoannualmente da FIRE.

L’energy manager ai sensi della legge 10/91 (2024)
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